Art. 12
Disposizioni in materia di pubblici esercizi
1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate,
nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal
presente decreto, puo' essere disposta dal questore l'applicazione
della misura della sospensione dell'attivita' per un massimo di
quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125,
dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».