Art. 12 
 
 
            Disposizioni in materia di pubblici esercizi 
 
  1. Nei casi di  reiterata  inosservanza  delle  ordinanze  emanate,
nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi  5  e  7,  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal
presente decreto, puo' essere disposta  dal  questore  l'applicazione
della misura della  sospensione  dell'attivita'  per  un  massimo  di
quindici giorni, ai sensi dell'articolo  100  del  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza. 
  2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125,
dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».