Art. 13
Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti
all'interno o in prossimita' di locali pubblici, aperti al pubblico e
di pubblici esercizi
1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o
confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la
vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui
all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi
all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al
pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore puo' disporre, per
ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a
esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento
nelle immediate vicinanze degli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non puo' avere durata inferiore ad
un anno, ne' superiore a cinque.
3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei
soggetti gia' condannati negli ultimi tre anni con sentenza
definitiva, puo' altresi' disporre, per la durata massima di due
anni, una o piu' delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il
locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro
una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia
specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli
istituti scolastici.
4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi
2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei
confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il
quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro
che esercitano la responsabilita' genitoriale.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei
divieti di cui ai commi 1 e 3 si applica, con provvedimento del
prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro
40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
7. In sede di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi
all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al
pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata all'imposizione del
divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi
specificamente individuati.