Art. 14
Numero Unico Europeo 112
1. Per le attivita' connesse al numero unico europeo 112 e alle
relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le
modalita' definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi
dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del
pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure
concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a
tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale
determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna
Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unita' di personale
ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare
integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per
gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in
deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.