Art. 14 
 
 
                      Numero Unico Europeo 112 
 
  1. Per le attivita' connesse al numero unico  europeo  112  e  alle
relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le
modalita' definite  con  i  protocolli  d'intesa  adottati  ai  sensi
dell'articolo 75-bis, comma 3,  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, le Regioni  che  hanno  rispettato  gli  obiettivi  del
pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della  legge  24  dicembre
2012,  n.  243,  possono  bandire,  nell'anno  successivo,  procedure
concorsuali finalizzate all'assunzione, con  contratti  di  lavoro  a
tempo  indeterminato,  di  un  contingente   massimo   di   personale
determinato in proporzione alla  popolazione  residente  in  ciascuna
Regione, sulla base di un rapporto pari  ad  un'unita'  di  personale
ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono  utilizzare
integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio  per
gli anni 2016, 2017, 2018 e  2019  finalizzate  alle  assunzioni,  in
deroga alle previsioni dell'articolo 1,  comma  228,  primo  periodo,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208.