Art. 15
Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla
base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le
reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui
all'articolo 2, nonche' dei divieti di frequentazione di determinati
luoghi previsti dalla vigente normativa,»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e
le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere
disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la
disponibilita' dei relativi dispositivi, anche con le modalita' di
controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura
penale.».