Art. 16
Modifiche all'articolo 639 del codice penale
1. All'articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma e'
aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui
al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165,
primo comma, puo' disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura
dei luoghi ovvero, qualora cio' non sia possibile, l'obbligo a
sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine
sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo
determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa,
secondo le modalita' indicate nella sentenza di condanna.».