Art. 17
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.