Art. 8 
 
Violazione   delle   condizioni   specifiche   per   le   indicazioni
  nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare  che,  in  violazione  dell'articolo  8  del  regolamento,
utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicita'  degli
alimenti, indicazioni  nutrizionali  non  incluse  nell'allegato  del
regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta  violazione
o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano
tale elenco e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1924/2006 si veda nelle note alle premesse.