Art. 9 
 
Violazione degli obblighi  concernenti  le  indicazioni  nutrizionali
  comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  l'operatore  del  settore
alimentare che impiega in  etichetta,  nella  presentazione  e  nella
pubblicita', indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle
condizioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
3.000 a euro 12.000. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          1924/2006 si veda nelle note alle premesse.