Art. 10 
 
 
                             Segreteria 
 
  1. La segreteria della camera arbitrale e di  conciliazione  svolge
le funzioni amministrative di supporto connesse  all'attivita'  della
stessa camera. 
  2. La segreteria svolge altresi' le seguenti funzioni: 
    a) tiene un registro  informatico  per  ogni  procedimento  della
camera arbitrale e di conciliazione, con le annotazioni  relative  al
numero d'ordine  progressivo,  all'oggetto  del  conflitto,  ai  dati
identificativi delle parti, agli  arbitri  o  al  conciliatore,  alla
durata del procedimento e al relativo esito; 
    b) verifica la  conformita'  della  domanda  di  arbitrato  e  di
conciliazione ai requisiti formali  previsti  dal  regolamento  della
camera arbitrale e di conciliazione e la annota nel registro  di  cui
alla lettera a); 
    c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso
dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la camera arbitrale
e di conciliazione; 
    d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure; 
    e) svolge le funzioni  di  segreteria  del  consiglio  direttivo,
degli arbitri e dei conciliatori, curando  la  verbalizzazione  delle
sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni; 
    f) provvede alle comunicazioni richieste dal consiglio direttivo,
dagli arbitri e dal conciliatore; 
    g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e  dei
documenti.