Art. 11 
 
 
                       Obbligo di riservatezza 
 
  1. I membri del consiglio direttivo, gli arbitri, i conciliatori  e
il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi
qualita', nelle attivita' della camera arbitrale e di  conciliazione,
sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione  riguardante
lo svolgimento e l'esito dei procedimenti. 
  2. Per finalita' di studio, e in ogni  caso  previo  assenso  delle
parti, la camera arbitrale e di conciliazione  puo'  provvedere  alla
pubblicazione in forma anonima degli  atti  dei  procedimenti  e  dei
lodi.