Art. 11 Obbligo di riservatezza 1. I membri del consiglio direttivo, gli arbitri, i conciliatori e il personale dipendente e ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualita', nelle attivita' della camera arbitrale e di conciliazione, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti. 2. Per finalita' di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la camera arbitrale e di conciliazione puo' provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.