Art. 6 Il consiglio direttivo 1. La camera arbitrale e di conciliazione e' amministrata da un consiglio direttivo. 2. Il consiglio direttivo e' composto da un numero di componenti, nominati con delibera dal consiglio dell'ordine e individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, non superiore: a) a tre, qualora l'ordine conti sino a duecento iscritti; b) a cinque, qualora l'ordine conti sino a mille iscritti; c) a sette, qualora l'ordine conti oltre mille iscritti. 3. Il numero massimo dei componenti e' stabilito dal consiglio dell'ordine, che potra' determinarlo in considerazione del numero degli iscritti. 4. I componenti del consiglio direttivo sono individuati tra soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilita': a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive. 5. Ferma la necessita' che almeno due e non piu' di due terzi dei componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati componenti del consiglio direttivo: a) gli iscritti da almeno cinque anni all'albo del consiglio dell'ordine; b) i docenti universitari in materie giuridiche. 6. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina, ai sensi del comma 2, del nuovo consiglio direttivo. 7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o piu' componenti del consiglio direttivo, il consiglio dell'ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine. 8. I componenti del consiglio direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 7, non possono essere designati per piu' di due mandati consecutivi. 9. I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrate dalla camera arbitrale e di conciliazione, ovvero svolgere ogni altra attivita' che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia. 10. I componenti del consiglio direttivo non possono ricevere indennita' diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.