Art. 6 
 
 
                       Il consiglio direttivo 
 
  1. La camera arbitrale e di conciliazione  e'  amministrata  da  un
consiglio direttivo. 
  2. Il consiglio direttivo e' composto da un numero  di  componenti,
nominati con delibera dal consiglio  dell'ordine  e  individuati  tra
soggetti dotati di specifica e comprovata competenza, non superiore: 
    a) a tre, qualora l'ordine conti sino a duecento iscritti; 
    b) a cinque, qualora l'ordine conti sino a mille iscritti; 
    c) a sette, qualora l'ordine conti oltre mille iscritti. 
  3. Il numero massimo dei  componenti  e'  stabilito  dal  consiglio
dell'ordine, che potra' determinarlo  in  considerazione  del  numero
degli iscritti. 
  4. I  componenti  del  consiglio  direttivo  sono  individuati  tra
soggetti che hanno i seguenti requisiti di onorabilita': 
    a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi
o a pena detentiva non sospesa; 
    b) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici; 
    c) non essere stati sottoposti  a  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
    d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive. 
  5. Ferma la necessita' che almeno due e non piu' di due  terzi  dei
componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere  nominati
componenti del consiglio direttivo: 
    a) gli iscritti da almeno  cinque  anni  all'albo  del  consiglio
dell'ordine; 
    b) i docenti universitari in materie giuridiche. 
  6. Il consiglio direttivo dura in carica un triennio  e,  comunque,
resta in carica sino alla nomina, ai sensi del  comma  2,  del  nuovo
consiglio direttivo. 
  7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o
piu' componenti del consiglio  direttivo,  il  consiglio  dell'ordine
provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente  che  resta
in  carica  sino  allo  scadere   del   mandato   e   comunque   sino
all'insediamento del nuovo consiglio dell'ordine. 
  8. I componenti del consiglio direttivo, compresi quelli nominati a
norma del comma 7, non possono  essere  designati  per  piu'  di  due
mandati consecutivi. 
  9. I componenti  del  consiglio  direttivo  non  possono  ricoprire
incarichi in procedure  amministrate  dalla  camera  arbitrale  e  di
conciliazione, ovvero svolgere ogni  altra  attivita'  che  ne  possa
compromettere l'indipendenza e l'autonomia. 
  10. I componenti  del  consiglio  direttivo  non  possono  ricevere
indennita'  diverse  dal   rimborso   delle   spese   sostenute   per
l'adempimento del mandato.