Art. 8 
 
 
             Funzioni e compiti del consiglio direttivo 
 
  1. Il consiglio direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e
dei conciliatori,  nel  quale  iscrive  gli  avvocati  che  ne  fanno
richiesta sulla base delle aree individuate nella tabella A  allegata
al presente decreto. 
  2. L'avvocato che rende la dichiarazione di  disponibilita'  indica
l'area o le aree professionali di riferimento documentando le proprie
competenze e la sussistenza dei requisiti di cui  al  titolo  IV.  La
dichiarazione di disponibilita' e' revocabile. L'avvocato e' tenuto a
comunicare immediatamente al consiglio direttivo il sopraggiungere di
cause  di  incompatibilita'  e  il  venir  meno  dei   requisiti   di
onorabilita'. 
  3. Il consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei  requisiti
di  cui  al  comma  2,  procede,  secondo   l'ordine   temporale   di
presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato  in  una  o
piu' aree di cui alla tabella A. Quando vengono meno i  requisiti  di
onorabilita'  dell'avvocato  iscritto   nell'elenco,   il   consiglio
direttivo procede alla cancellazione. Il consiglio direttivo  procede
allo  stesso  modo  quando  l'avvocato  revoca  la  dichiarazione  di
disponibilita'. 
  4. L'avvocato iscritto nell'elenco puo' chiedere di  modificare  la
propria disponibilita' quanto alle aree professionali di riferimento.
Il consiglio direttivo procede ai sensi del comma 3. 
  5. Il consiglio direttivo  approva  il  codice  etico  che  ciascun
iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico. 
  6. Il consiglio direttivo, d'intesa con il  consiglio  dell'ordine,
cura  la   comunicazione   e   l'assunzione   di   iniziative   volte
all'informazione, alla promozione e allo sviluppo  della  funzione  e
formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa  i  rapporti
con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi  nazionali
e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di  promuovere  la
funzione arbitrale e conciliativa.