Art. 9 
 
 
             Criteri per l'assegnazione degli arbitrati 
                   e degli affari di conciliazione 
 
  1. Il consiglio direttivo procede alla designazione dell'arbitro  o
del conciliatore con rotazione nell'assegnazione degli  incarichi  in
via automatica  mediante  l'utilizzo  di  sistemi  informatizzati  in
dotazione alla camera arbitrale e di conciliazione. 
  2. Il consiglio direttivo, in presenza di controversie connotate da
particolare complessita' e specializzazione, individuate le ragioni e
la  materia  del  contendere,  stabilisce  l'area  professionale   di
riferimento di cui alla tabella A e procede alla designazione di  cui
al comma 1. 
  3. La rotazione automatica nell'assegnazione  degli  incarichi  non
opera  nei  casi  nei  quali  gli  arbitri  o  i  conciliatori   sono
individuati concordemente dalle parti. 
  4.  Il  consiglio  direttivo,  previa  audizione  dell'interessato,
dispone  la  cancellazione   dagli   elenchi   dell'arbitro   o   del
conciliatore per sopravvenuta incompatibilita' o per gravi violazioni
del codice etico. 
  5. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 4,  l'avvocato  che  viene
iscritto nella diversa area di  riferimento  e'  collocato,  ai  fini
della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo  e'  stato
designato a norma dei commi 1 e 2. 
  6.  Quando  e'  necessaria  la  sostituzione  dell'arbitro  o   del
conciliatore, si procede seguendo la  rotazione  automatica  prevista
dal comma 1. 
  7. Il consiglio direttivo liquida i compensi degli  arbitri  o  dei
conciliatori in conformita' al decreto del Ministro  della  giustizia
10 marzo 2014, n. 55. 
  8. Il consiglio direttivo pubblica annualmente  nel  sito  internet
del  consiglio  dell'ordine  le  assegnazioni  degli  incarichi   nel
rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il decreto del  Ministro  della  giustizia  10  marzo
          2014, n. 55  (Regolamento  recante  la  determinazione  dei
          parametri  per  la  liquidazione  dei   compensi   per   la
          professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6,  della
          legge 31  dicembre  2012,  n.  247),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2014, n. 77.