Art. 10 
 
                    Assemblea generale dei membri 
 
  1. L'assemblea generale e' composta dai  membri  dell'organismo  di
gestione collettiva ed e' convocata almeno una volta l'anno. 
  2. L'assemblea generale decide in merito alla nomina e alla  revoca
dell'incarico degli amministratori, esamina  le  loro  prestazioni  e
approva i loro compensi e gli altri eventuali  benefici,  incluse  la
liquidazione e le prestazioni previdenziali. 
  3. L'assemblea generale delibera in merito alle eventuali modifiche
dello statuto e in merito alle condizioni di adesione  dell'organismo
di gestione collettiva, qualora non siano disciplinate nello statuto. 
  4. L'assemblea generale delibera, nel rispetto della  Sezione  III,
del presente Capo, almeno in merito a quanto segue: 
    a) alla politica generale di distribuzione degli  importi  dovuti
ai titolari dei diritti; 
    b)  alla  politica  generale  sull'impiego  degli   importi   non
distribuibili; 
    c) alla politica generale di investimento riguardante i  proventi
dei diritti e le eventuali  entrate  derivanti  dall'investimento  di
tali proventi; 
    d) alla politica generale in materia di detrazioni  dai  proventi
dei diritti e dalle eventuali entrate derivanti dall'investimento  di
tali proventi; 
    e) all'impiego degli importi non distribuibili; 
    f) alla politica della gestione dei rischi; 
    g) all'approvazione di qualsiasi acquisto, vendita o  ipoteca  di
beni immobili; 
    h) all'approvazione di fusioni e alleanze, alla  costituzione  di
societa' controllate, all'acquisizione di partecipazioni o diritti in
altre entita'; 
    i)  all'approvazione  dell'assunzione  e  della  concessione   di
prestiti o della fornitura di garanzia per gli stessi; 
    l) alla nomina e revoca dei componenti dell'organo  di  controllo
contabile. La presente lettera non si applica alla Societa'  italiana
degli autori e  degli  editori,  per  la  quale  resta  fermo  quanto
previsto all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 2008,  n.
2. 
  5.  L'assemblea  generale   puo'   delegare   all'organo   di   cui
all'articolo 11 i poteri di cui al comma 4, lettere f), g), h) ed i). 
  6. Con riferimento al comma 4, lettere a), b), c) e d), l'assemblea
generale puo' stabilire condizioni piu' dettagliate per l'impiego dei
proventi dei diritti e delle entrate derivanti dal loro investimento. 
  7. L'assemblea  generale  esercita  il  controllo  sulle  attivita'
dell'organismo di gestione collettiva,  approvando  la  relazione  di
trasparenza annuale di cui all'articolo 28. Delibera altresi' su ogni
altra materia o questione prevista dallo statuto. 
  8. Tutti i membri degli organismi di gestione collettiva  hanno  il
diritto di partecipare e di esercitare, anche  per  via  elettronica,
secondo i criteri previsti dallo statuto, il diritto di voto in  seno
all'assemblea  generale.   Lo   statuto   puo'   tuttavia   prevedere
restrizioni al diritto dei membri di esercitare il diritto di voto in
seno all'assemblea generale  sulla  base  di  uno  o  di  entrambi  i
seguenti criteri, purche' siano stabiliti e applicati in modo equo  e
proporzionato e siano pubblicamente accessibili in conformita' con le
disposizioni degli articoli 25 e 26: 
    a) durata dell'adesione; 
    b) importi che un membro ha ricevuto o che gli competono. 
  9. Ciascun membro degli organismi  di  gestione  collettiva  ha  il
diritto  di  designare  un  proprio  rappresentante   autorizzato   a
partecipare e votare a suo nome in seno  all'assemblea  generale  dei
membri, purche'  tale  designazione  non  comporti  un  conflitto  di
interessi. Lo statuto  puo'  stabilire  restrizioni  in  merito  alla
designazione dei rappresentanti e all'esercizio dei diritti  di  voto
da parte di questi ultimi, purche' tali restrizioni non pregiudichino
l'adeguata  ed  effettiva  partecipazione  dei  membri  al   processo
decisionale dell'organismo  di  gestione  collettiva.  La  delega  e'
valida per un'unica  riunione  dell'assemblea  generale.  All'interno
della  stessa  il  rappresentante  gode  degli  stessi  diritti   che
spetterebbero al membro che  esso  rappresenta  ed  esprime  il  voto
conformemente alle  istruzioni  di  voto  impartite  dal  membro  che
rappresenta. 
  10. Lo statuto puo' prevedere che i poteri dell'assemblea  generale
siano esercitati da  un'assemblea  di  delegati  eletti  almeno  ogni
quattro anni dai membri  dell'organismo  di  gestione  collettiva,  a
condizione che: 
    a) sia  garantita  un'effettiva  e  adeguata  partecipazione  dei
membri al processo decisionale dell'organismo di gestione collettiva; 
    b) la rappresentanza delle diverse categorie di  membri  in  seno
all'assemblea dei delegati sia equa ed equilibrata. 
  11.  All'assemblea  dei   delegati   si   applicano,   per   quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9. 
  12. Qualora lo statuto, in ragione della forma giuridica  adottata,
non preveda un'assemblea  generale  dei  membri  o  un'assemblea  dei
delegati, i poteri ad esse spettanti sono esercitati  dall'organo  di
cui all'articolo 11, in conformita' alle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 4 e ai commi 6 e 7. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 9 gennaio  2008,  n.
          2, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 1. Disposizioni concernenti la Societa'  italiana
          degli autori ed editori. 
              1. La Societa' italiana degli autori ed editori  (SIAE)
          e' ente pubblico economico a base associativa e  svolge  le
          funzioni indicate nella legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e
          successive  modificazioni.  La  SIAE  esercita   le   altre
          funzioni ad essa attribuite dalla legge e puo'  effettuare,
          altresi',  la  gestione  di  servizi  di   accertamento   e
          riscossione di imposte,  contributi  e  diritti,  anche  in
          regime  di  convenzione  con   pubbliche   amministrazioni,
          regioni, enti locali e altri enti pubblici  o  privati.  La
          SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le  attivita'
          culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare
          la creativita' di giovani autori italiani e ad agevolare la
          fruizione pubblica a  fini  didattici  ed  educativi  delle
          opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche. 
              2. L'attivita' della SIAE e' disciplinata  dalle  norme
          di diritto privato. Tutte le  controversie  concernenti  le
          attivita' dell'ente, ivi incluse le modalita'  di  gestione
          dei diritti, nonche' l'organizzazione  e  le  procedure  di
          elezione e di  funzionamento  degli  organi  sociali,  sono
          devolute  alla  giurisdizione  ordinaria,  fatte  salve  le
          competenze degli organi della giurisdizione tributaria. 
              3. Il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali
          esercita, congiuntamente con il  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri,  la  vigilanza  sulla  SIAE.  L'attivita'  di
          vigilanza e' svolta sentito  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, per le materie di sua specifica competenza. 
              4. Lo statuto della SIAE e' adottato dall'assemblea  su
          proposta del Consiglio di amministrazione ed  e'  approvato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
          Il presidente e' nominato con decreto del Presidente  della
          Repubblica, su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, previa designazione da parte dell'assemblea  della
          SIAE. 
              5. L'articolo 7  del  decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 419, e successive modificazioni, e' abrogato. 
              6. Dall'attuazione delle  disposizioni  della  presente
          legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          del bilancio dello Stato.».