Art. 10 
 
 
        Consulta nazionale per il servizio civile universale 
 
  1. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale,
organismo di consultazione, riferimento e confronto  in  ordine  alle
questioni concernenti il servizio civile universale. 
  2. La Consulta nazionale  per  il  servizio  civile  universale  e'
composta da non piu' di quindici membri,  nominati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di cui sette  scelti  tra  gli
enti iscritti all'albo di cui all'articolo  11  e  le  reti  di  enti
maggiormente  rappresentative  con  riferimento  a  ciascun   settore
individuato all'articolo 3; due scelti nell'ambito dei  coordinamenti
tra enti; uno  designato  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome, uno designato dall'Associazione  nazionale  comuni
italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui
all'articolo 9, comma 3. 
  3. L'organizzazione ed il funzionamento  della  Consulta  nazionale
per il servizio civile universale sono disciplinati con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
  4. La partecipazione alle attivita' della Consulta nazionale per il
servizio civile universale  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di
indennita', compensi, rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile
universale, e comunque per un periodo non  superiore  a  dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica
la Consulta nazionale per il servizio civile nominata  in  base  alla
previgente normativa.