Art. 7 
 
 
             Funzioni delle regioni e province autonome 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano: 
  a) sono sentite dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  ai
sensi dell'articolo 4, comma 4, nella  fase  di  predisposizione  del
Piano triennale e dei Piani annuali; esprimono il parere in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 4; 
  b) sono coinvolte nella valutazione  dei  programmi  di  intervento
approvati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con  le
modalita' previste all'articolo 5, commi 5, 6 e 7; 
  c) esprimono il parere in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di  Bolzano  sul  documento  di  programmazione  finanziaria  di  cui
all'articolo 24; 
  d) attuano programmi di  servizio  civile  universale  con  risorse
proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio
civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio
dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi  e
delle finalita' del servizio civile universale  di  cui  al  presente
decreto. 
  2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa
sottoscrizione di uno o piu' accordi con la Presidenza del  Consiglio
dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni: 
  a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile
universale, anche avvalendosi di enti di servizio  civile  universale
dotati di una specifica professionalita'; 
  b) controllo sulla gestione delle attivita' svolte  dagli  enti  di
servizio civile  universale  nei  territori  di  ciascuna  regione  o
provincia autonoma; 
  c) valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti  dagli
enti di servizio civile universale  e  realizzati  nei  territori  di
ciascuna regione o provincia autonoma o citta' metropolitana; 
  d) ispezioni presso gli enti  di  servizio  civile  universale  che
operano unicamente negli ambiti territoriali delle  regioni  e  delle
province  autonome,  finalizzate   alla   verifica   della   corretta
realizzazione degli interventi, nonche' del  regolare  impiego  degli
operatori di servizio civile universale. 
  3. Fino alla data della sottoscrizione  degli  accordi  di  cui  al
presente articolo, ovvero in caso  di  mancata  sottoscrizione  degli
stessi, la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provvede  allo
svolgimento delle attivita' previste al comma 2. 
  4. Resta ferma  la  possibilita'  per  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella  loro  autonomia,
un servizio civile regionale con finalita' proprie e non assimilabile
al servizio civile universale.