Art. 8 
 
 
          Funzioni degli enti di servizio civile universale 
 
  1.  Gli  enti  di  servizio  civile   universale,   come   definiti
dall'articolo 1, comma 2,  lettera  g),  presentano  i  programmi  di
intervento; curano la realizzazione  degli  stessi;  provvedono  alla
selezione, alla  gestione  amministrativa  e  alla  formazione  degli
operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano
la formazione dei formatori; svolgono le attivita' di  comunicazione,
nonche'   quelle   propedeutiche   per   il   riconoscimento   e   la
valorizzazione delle competenze acquisite dagli  operatori  volontari
durante lo svolgimento del servizio civile universale. 
  2. Al fine di garantire una maggiore efficacia  ed  efficienza  dei
programmi   di   intervento   ed   assicurare    una    piu'    ampia
rappresentativita', gli enti di servizio  civile  universale  possono
costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le
reti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p) della legge 6  giugno
2016, n. 106. 
  3.  Gli  enti  di  servizio   civile   universale   cooperano   per
l'efficiente gestione del servizio civile universale  e  la  corretta
realizzazione degli interventi. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera p),
          della citata legge 6 giugno 2016, n. 106: 
              «Art. 4 (Riordino  e  revisione  della  disciplina  del
          Terzo settore e codice del  Terzo  settore).  -  1.  Con  i
          decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
          si provvede al riordino e  alla  revisione  organica  della
          disciplina vigente in materia di  enti  del  Terzo  settore
          mediante la redazione di un codice per  la  raccolta  e  il
          coordinamento    delle    relative    disposizioni,     con
          l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della
          loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
              (Omissis). 
                p) riconoscere e valorizzare le reti  associative  di
          secondo livello, intese quali organizzazioni che  associano
          enti del Terzo settore, anche allo scopo di  accrescere  la
          loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali; 
              (Omissis).».