Art. 9 
 
 
Compiti  e  ruolo  degli  operatori  volontari  del  servizio  civile
                             universale 
 
  1. I giovani ammessi a svolgere il  servizio  civile  universale  a
seguito di bandi pubblici  di  selezione  sono  denominati  operatori
volontari del servizio civile  universale  e  svolgono  le  attivita'
previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di  quanto  stabilito
dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia  di
servizio civile universale. 
  2. E' istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, la rappresentanza degli operatori volontari,  articolata
a livello  nazionale  e  a  livello  regionale,  con  l'obiettivo  di
garantire  il  costante  confronto  degli  operatori  volontari   del
servizio civile  universale  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. La partecipazione alle attivita' di detto organismo non da'
luogo alla corresponsione di indennita', compensi, rimborsi  spese  o
altri emolumenti comunque denominati. 
  3. La rappresentanza nazionale e' composta da  quattro  membri  che
durano in carica due anni, di  cui  tre  eletti  dai  delegati  degli
operatori volontari delle regioni e delle  province  autonome  e  uno
eletto dai delegati degli operatori volontari in servizio all'estero.
I delegati delle regioni, delle province autonome e  degli  operatori
volontari in servizio all'estero sono eletti con modalita' on line da
tutti gli operatori volontari in servizio, in proporzione  al  numero
dei giovani impegnati in ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e
all'estero per  la  realizzazione  dei  programmi  di  intervento  di
servizio civile universale. La rappresentanza regionale  e'  composta
da 22 membri, di cui 19 in rappresentanza degli  operatori  volontari
in servizio  nei  territori  regionali,  2  in  rappresentanza  degli
operatori volontari in servizio nelle Province autonome di  Trento  e
di Bolzano  e  1  in  rappresentanza  degli  operatori  volontari  in
servizio all'estero, che durano in carica due anni e sono eletti  dai
delegati delle regioni, delle province autonome e dai  rappresentanti
degli operatori volontari in servizio all'estero. 
  4. In fase di prima applicazione, e comunque  per  un  periodo  non
superiore a dodici mesi, sono componenti della rappresentanza di  cui
al comma 2, a livello regionale,  i  delegati  delle  regioni,  delle
province autonome e degli operatori volontari in servizio  all'estero
in carica alla data di entrata in vigore del presente  decreto  e,  a
livello nazionale, i rappresentanti nominati in  seno  alla  Consulta
nazionale per il servizio civile, in carica alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto.