Art. 11
Modifiche dell'articolo 7
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei comuni con
popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale
presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato
acustico del comune. La relazione e' approvata dal consiglio comunale
ed e' trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e
successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla
regione di valutare la necessita' di inserire i suddetti comuni tra
gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della
relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai
fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui
all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In sede di
concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali,
destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla
presente legge, e' data priorita' ai comuni che ottemperano
all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni
individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali
agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194.».
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7. (Piani di risanamento acustico). - 1. Nel caso
di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo
2, comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i
comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento
acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano
del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e
successive modificazioni, e con i piani previsti dalla
vigente legislazione in materia ambientale. I piani di
risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani
comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo
10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1
devono contenere:
a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei
rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da
risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera a);
b) l'individuazione dei soggetti a cui compete
l'intervento;
c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e
dei tempi per il risanamento;
d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi
necessari;
e) le eventuali misure cautelari a carattere
d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute
pubblica.
3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di
gravi e particolari problemi di inquinamento acustico,
all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo
puo' essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al
comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h).
5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila
abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale
una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune.
La relazione e' approvata dal consiglio comunale ed e'
trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e
successivamente ogni cinque anni, anche al fine di
consentire alla regione di valutare la necessita' di
inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati
ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.
Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni
individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della
presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui
all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.
5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse
finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il
perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge,
e' data priorita' ai comuni che ottemperano all'obbligo di
adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni
individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali
agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle
mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.».