Art. 12
Modifiche dell'articolo 8
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La
valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto
lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di
progettazione, dei casi di pluralita' di infrastrutture che
concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal
decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.»;
b) il comma 3-bis e' abrogato;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La documentazione
di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalita' di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.»;
d) al comma 6, dopo le parole: «dagli impianti» sono aggiunte le
seguenti: «, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del
comune.» e l'ultimo periodo e' soppresso.
Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8. (Disposizioni in materia di impatto acustico).
- 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986,
n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di
tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni
interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1,
ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti
titolari dei progetti o delle opere predispongono una
documentazione di impatto acustico relativa alla
realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle
seguenti opere:
a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b) strade di tipo A (autostrade), B (strade
extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie),
D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di
quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione
di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
c) discoteche;
d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono
installati macchinari o impianti rumorosi;
e) impianti sportivi e ricreativi;
f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo
su rotaia.
2-bis. La valutazione di impatto acustico di
infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e
marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei
casi di pluralita' di infrastrutture che concorrono
all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal
decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.
3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione
previsionale del clima acustico delle aree interessate alla
realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a) scuole e asili nido;
b) ospedali;
c) case di cura e di riposo;
d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle
opere di cui al comma 2.
3-bis. (abrogato).
4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie
relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni
di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti
comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi
immobili ed infrastrutture, nonche' le domande di licenza o
di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive
devono contenere una documentazione di previsione di
impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 e' resa
sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera l), con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4 del
presente articolo, che si prevede possano produrre valori
di emissione superiori a quelli determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare
le emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli
impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del
comune.».