Art. 13
Modifiche dell'articolo 10
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «da lire 2.000.000 a lire 20.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Chiunque,
nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di
emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma
1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000
euro a 10.000 euro.»;
c) al comma 3, le parole: «da lire 500.000 a lire 20.000.000»
sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 20.000 euro»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il 70 per cento
delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello
Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei
piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la
protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei
controlli di competenza.»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La
rendicontazione giustificativa delle modalita' di utilizzo delle
somme di cui al comma 4, e' trasmessa dal comune alla regione entro
il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro
il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la
rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del
territorio di competenza.»;
f) al comma 5, primo periodo, le parole: «nel caso di superamento
dei valori di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nel
caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di
cui all'articolo 11,», e dopo le parole: «fondi di bilancio previsti
per le attivita' di manutenzione.» sono inserite le seguenti: «Le
modalita' di accantonamento delle predette somme, della loro
comunicazione, nonche' del loro utilizzo finale, sono definite
secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di
garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono
essere indicate le voci di bilancio relative alle attivita' di
manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle
quali e' calcolata la percentuale di accantonamento.»;
g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo di
accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che
non ricorre la necessita' di realizzare interventi di contenimento e
di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di
esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere
data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu'
regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti
per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non
sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano
di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a
carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.»;
h) dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: «5-ter. In caso
di inottemperanza da parte delle societa' e degli enti gestori di
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a
quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e
presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi
prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».
Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10. (Sanzioni amministrative). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale,
chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente
adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo
9, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una
sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i
valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
1.000 euro a 10.000 euro.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui
all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in
applicazione della presente legge dallo Stato, dalle
regioni, dalle province e dai comuni, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500
euro a 20.000 euro.
4. Il 70 per cento delle somme derivanti
dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello
Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di
risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la
protezione ambientale competenti per territorio per
l'attuazione dei controlli di competenza.
4-bis. La rendicontazione giustificativa delle
modalita' di utilizzo delle somme di cui al comma 4, e'
trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni
anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31
maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la
rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni
del territorio di competenza.
5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le
societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le
autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui ai
regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11, hanno
l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di
contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le
direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio
decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento,
modalita' e costi e sono obbligati ad impegnare, in via
ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei
fondi di bilancio previsti per le attivita' di manutenzione
e di potenziamento delle infrastrutture stesse per
l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento
del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e'
determinata nella misura dell'2,5 per cento dei fondi di
bilancio previsti per le attivita' di manutenzione. Le
modalita' di accantonamento delle predette somme, della
loro comunicazione, nonche' del loro utilizzo finale, sono
definite secondo le citate direttive del Ministro
dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in
merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci
di bilancio relative alle attivita' di manutenzione e di
potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali e'
calcolata la percentuale di accantonamento. Nel caso dei
servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono
con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il
controllo del rispetto della loro attuazione e' demandato
al Ministero dell'ambiente.
5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5
non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la
necessita' di realizzare interventi di contenimento e di
abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei
regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale
circostanza deve essere data dimostrazione mediante una
relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per le
infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di
piu' regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni
territorialmente competenti per le restanti infrastrutture.
Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,
il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a
condizione che il finanziamento degli interventi del piano
di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale
copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di
programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112.
5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle
societa' e degli enti gestori di servizi pubblici di
trasporto o delle relative infrastrutture a quanto
stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e
presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei
tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.».