Art. 14
Modifiche dell'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle
infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo
le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o piu' regolamenti,
distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da
natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di
risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal
vivo, nonche' dagli impianti eolici.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con le
modalita' di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i
seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del
Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del
Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del
Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del
Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496. Con le
medesime modalita' i predetti regolamenti possono essere integrati
per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico
derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonche'
dalle nuove localizzazioni aeroportuali.»;
c) al comma 2, le parole: «devono essere» sono sostituite dalle
seguenti: «e comma 1-bis sono», e dopo le parole: «dallo Stato
italiano» sono aggiunte le seguenti: «e sono sottoposti ad
aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi
conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.».
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Regolamenti di esecuzione). - 1. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri della
salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa,
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dello
sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono adottati uno o piu' regolamenti,
distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina
dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico
marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura,
dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli
eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonche' dagli impianti
eolici.
1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 possono
essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in
materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente
della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del
Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459,
decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001,
n. 304, e decreto del Presidente della Repubblica del 11
dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalita' i predetti
regolamenti possono essere integrati per quanto attiene
alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da
aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonche' dalle
nuove localizzazioni aeroportuali.
2. I regolamenti di cui al comma 1 e comma 1-bis sono
armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite
dallo Stato italiano e sono sottoposti ad aggiornamento in
funzione di modifiche normative o di nuovi elementi
conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.
3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree
esclusivamente interessate da installazioni militari e
nelle attivita' delle Forze armate sono definiti mediante
specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui
all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898, e
successive modificazioni.».