Art. 15
Modifica dell'articolo 14
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 2,
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) dei regolamenti
di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e
regionali dettate in applicazione della presente legge.».
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art.14. (Controlli). - 1. Le amministrazioni
provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo
e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in
ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni
ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le
strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al
D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con
modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61.
2. Il comune esercita le funzioni amministrative
relative al controllo sull'osservanza:
a) delle prescrizioni attinenti il contenimento
dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare
e dalle sorgenti fisse;
b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma
6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine
rumorose e da attivita' svolte all'aperto;
c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche
relative all'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6;
d) della corrispondenza alla normativa vigente dei
contenuti della documentazione fornita ai sensi
dell'articolo 8, comma 5.
d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui
all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali
dettate in applicazione della presente legge.
3. Il personale incaricato dei controlli di cui al
presente articolo ed il personale delle agenzie regionali
dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di
controllo e di vigilanza, puo' accedere agli impianti ed
alle sedi di attivita' che costituiscono fonte di rumore, e
richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari
per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale
e' munito di documento di riconoscimento rilasciato
dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto
industriale non puo' essere opposto per evitare od
ostacolare le attivita' di verifica o di controllo.».