Art. 9
Modifiche dell'articolo 2
della legge 26 ottobre 1995, n. 447
1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) sorgente
sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che
costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che
concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);»;
2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) valore di
attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia
della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della
zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di
mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i
presupposti, le azioni previste all'articolo 9.»;
3) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente: «h-bis) valore
limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della
sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in
facciata al ricettore.»;
b) al comma 2 le parole: «e h)» sono sostituite dalle seguenti:
«, h) e h-bis)» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle
zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non
si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, qualora la classificazione del territorio
preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si
discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente.
In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1,
lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei piani di
risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la
prosecuzione delle attivita' esistenti, laddove compatibili con la
destinazione d'uso della zona stessa.».
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
legge si intende per:
a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore
nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da
provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attivita'
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti,
dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti
stessi;
b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un
edificio destinato alla permanenza di persone o di
comunita' ed utilizzato per le diverse attivita' umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita'
produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 , salvo per quanto concerne
l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali
in cui si svolgono le attivita' produttive;
c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli
edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche
in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le
infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali,
marittime, industriali, artigianali, commerciali ed
agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di
movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di
persone e merci; le aree adibite ad attivita' sportive e
ricreative;
d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore
non comprese nella lettera c);
d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora
selettivamente identificabile che costituisce la causa del
potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello
di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c);
e) valori limite di emissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere emesso da una sorgente sonora,
misurato in prossimita' della sorgente stessa;
f) valori limite di immissione: il valore massimo di
rumore che puo' essere immesso da una o piu' sorgenti
sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno,
misurato in prossimita' dei ricettori;
g) valore di attenzione: il valore di immissione,
indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla
classificazione acustica del territorio della zona da
proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di
mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono
i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.
h) valori di qualita': i valori di rumore da
conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le
tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per
realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente
legge.
h-bis) valore limite di immissione specifico: valore
massimo del contributo della sorgente sonora specifica
misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al
ricettore.
2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e
h-bis), sono determinati in funzione della tipologia della
sorgente, del periodo della giornata e della destinazione
d'uso della zona da proteggere. Nelle zone gia'
urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non
si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, qualora la classificazione
del territorio preveda il contatto diretto di aree
classificate con valori che si discostano in misura
superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali
casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1,
lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei
piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7
assicurino comunque la prosecuzione delle attivita'
esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso
della zona stessa.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
a) valori limite assoluti, determinati con
riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
b) valori limite differenziali, determinati con
riferimento alla differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. Restano ferme le altre definizioni di cui
all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 57 dell'8 marzo 1991.
5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni
sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva
e gestionale. Rientrano in tale ambito:
a) le prescrizioni relative ai livelli sonori
ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle
regole applicabili alla fabbricazione;
b) le procedure di collaudo, di omologazione e di
certificazione che attestino la conformita' dei prodotti
alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili;
la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante
l'avvenuta omologazione;
c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti
in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore
delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi
di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente
al ricettore o sul ricettore stesso;
d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del
traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed
i piani del traffico per la mobilita' extraurbana; la
pianificazione e gestione del traffico stradale,
ferroviario, aeroportuale e marittimo;
e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di
delocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori
particolarmente sensibili.
6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico
competente la figura professionale idonea ad effettuare le
misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti
dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento
acustico, svolgere le relative attivita' di controllo.
7. La professione di tecnico competente in acustica
puo' essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei
tecnici competenti in acustica.
8. (abrogato).
9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere
diversi da quelli che svolgono le attivita' sulle quali
deve essere effettuato il controllo.».