Art. 19 
 
Esecuzione della richiesta  di  assistenza  tecnica  mediante  ordine
                        all'operatore di rete 
 
  1.  Il  procuratore   della   Repubblica,   quando   e'   richiesta
l'assistenza  tecnica  alle  operazioni  di  intercettazioni  che  si
svolgono  nel  territorio  dello  Stato  Parte  richiedente   o   nel
territorio di altro Stato  Parte  e  la  trasmissione  immediata  dei
flussi  comunicativi,  verifica  che  l'autorita'  richiedente  abbia
indicato: 
    a) l'autorita' che procede; 
    b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo  svolgimento
delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del  reato  per
il quale si procede; 
    c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; 
    d) la durata dell'intercettazione. 
  2. Si da' esecuzione alla richiesta con l'ordine  all'operatore  di
rete di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,
n. 259, di prestare l'assistenza tecnica necessaria. All'operatore di
rete  e'  trasmessa  copia  del  provvedimento  con  cui  l'autorita'
richiedente ha disposto le operazioni di intercettazione. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo dell'art.  96  del  decreto  legislativo  1°
          agosto   2003,   n.   259   (Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche)  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   15
          settembre 2003, n. 214, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  96   (Prestazioni   obbligatorie).   -   1.   Le
          prestazioni a fini di  giustizia  effettuate  a  fronte  di
          richieste di intercettazioni e  di  informazioni  da  parte
          delle competenti autorita'  giudiziarie  sono  obbligatorie
          per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con le
          predette autorita' fino all'approvazione del repertorio  di
          cui al comma 2. 
              2. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia  e  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati: 
                a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e
          i tempi  di  effettuazione  delle  stesse  e  gli  obblighi
          specifici degli operatori; 
                b) il ristoro dei costi sostenuti e le  modalita'  di
          pagamento in forma di canone annuo forfetario,  determinato
          anche in considerazione del numero e della tipologia  delle
          prestazioni    complessivamente    effettuate     nell'anno
          precedente. 
              3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel
          repertorio di cui al comma 2, si applica l'art.  32,  commi
          2, 3, 4, 5 e 6. 
              4. Fino all'emanazione del decreto di cui al  comma  2,
          secondo periodo, il rilascio di  informazioni  relative  al
          traffico telefonico e' effettuato  in  forma  gratuita.  In
          relazione alle prestazioni a fini di giustizia  diverse  da
          quelle di cui al primo periodo continua  ad  applicarsi  il
          listino   adottato   con   decreto   del   Ministro   delle
          comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  104  del  7  maggio
          2001. 
              5. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui  al
          comma 2 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro
          le modalita' di interconnessione allo scopo di garantire la
          fornitura e l'interoperabilita' delle  prestazioni  stesse.
          Il Ministero puo'  intervenire  se  necessario  di  propria
          iniziativa  ovvero,  in  mancanza  di   accordo   tra   gli
          operatori, su richiesta di uno di essi.».