Art. 21 
 
Intercettazione  disposta  ed  eseguita  da  uno  Stato   Parte   nel
                       territorio dello Stato 
 
  1. Quando l'autorita' competente dello  Stato  Parte  ha  disposto,
senza  richiesta  di  assistenza  tecnica,  l'intercettazione  di  un
dispositivo in uso a persona che si trova nel territorio dello Stato,
il procuratore della Repubblica,  ricevuta  notificazione  dell'avvio
delle  operazioni,  la  trasmette  al   giudice   per   le   indagini
preliminari. 
  2. Il giudice per le  indagini  preliminari  ordina,  con  decreto,
l'esecuzione o la prosecuzione delle operazioni, ovvero, fermo quanto
previsto  dall'articolo   20,   paragrafo   4,   della   convenzione,
l'immediata cessazione, se le intercettazioni sono state disposte  in
riferimento a un reato per il quale, secondo  l'ordinamento  interno,
esse non sono consentite. 
  3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo da'  comunicazione
all'autorita' competente dello Stato Parte dei provvedimenti adottati
dal giudice per le indagini preliminari. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   della   convenzione
          relativa all'assistenza giudiziaria in materia  penale  tra
          gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles  il
          29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse.