Art. 21 Intercettazione disposta ed eseguita da uno Stato Parte nel territorio dello Stato 1. Quando l'autorita' competente dello Stato Parte ha disposto, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo in uso a persona che si trova nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, ricevuta notificazione dell'avvio delle operazioni, la trasmette al giudice per le indagini preliminari. 2. Il giudice per le indagini preliminari ordina, con decreto, l'esecuzione o la prosecuzione delle operazioni, ovvero, fermo quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione, l'immediata cessazione, se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, esse non sono consentite. 3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato Parte dei provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminari.
Note all'art. 21: - Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse.