Art. 22 
 
Richiesta di assistenza a  uno  Stato  Parte  per  le  operazioni  di
                           intercettazione 
 
  1. Quando e' necessario per ragioni d'ordine tecnico,  il  pubblico
ministero fa richiesta all'autorita' competente dello Stato Parte per
ottenere   assistenza   allo   svolgimento   delle   operazioni    di
intercettazione. A tal fine trasmette, unitamente alla  richiesta  di
assistenza, indicazioni relative: 
    a) all'autorita' giudiziaria che procede; 
    b)  all'esistenza  del  titolo  che  dispone   o   autorizza   lo
svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del
reato per il quale si procede; 
    c) ai dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; 
    d) alla durata dell'intercettazione.