Art. 22 Richiesta di assistenza a uno Stato Parte per le operazioni di intercettazione 1. Quando e' necessario per ragioni d'ordine tecnico, il pubblico ministero fa richiesta all'autorita' competente dello Stato Parte per ottenere assistenza allo svolgimento delle operazioni di intercettazione. A tal fine trasmette, unitamente alla richiesta di assistenza, indicazioni relative: a) all'autorita' giudiziaria che procede; b) all'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per il quale si procede; c) ai dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; d) alla durata dell'intercettazione.