Art. 23 
 
   Notifica a uno Stato Parte delle operazioni di intercettazione 
 
  1. Il pubblico ministero, quando  ha  notizia  che  il  dispositivo
controllato  si  trova  in  territorio  di  altro  Stato  Parte,  da'
esecuzione al decreto e ne informa l'autorita' competente  di  quello
Stato. 
  2. A tal fine trasmette copia del provvedimento di  intercettazione
e comunica: 
    a) l'autorita' giudiziaria che ha disposto l'intercettazione; 
    b) il titolo di reato per il quale si procede; 
    c) ogni informazione utile  ai  fini  dell'identificazione  della
persona che ha in uso il dispositivo controllato; 
    d) la durata prevista dell'intercettazione. 
  3. Agli adempimenti  di  cui  al  comma  2  il  pubblico  ministero
provvede  immediatamente  quando  acquisisce  notizia,   durante   lo
svolgimento delle operazioni di intercettazione, che  il  dispositivo
controllato si trova nel territorio di altro Stato Parte. 
  4. Il  pubblico  ministero  dispone  l'immediata  cessazione  delle
operazioni di intercettazione  quando  l'autorita'  competente  dello
Stato Parte da' comunicazione che non possono essere proseguite. 
  5. L'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, nei casi di
cui al comma 4, e' regolata secondo quanto previsto dall'articolo 20,
paragrafo 4, della convenzione. 
 
          Note all'art. 23: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   della   convenzione
          relativa all'assistenza giudiziaria in materia  penale  tra
          gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles  il
          29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse.