Art. 23 Notifica a uno Stato Parte delle operazioni di intercettazione 1. Il pubblico ministero, quando ha notizia che il dispositivo controllato si trova in territorio di altro Stato Parte, da' esecuzione al decreto e ne informa l'autorita' competente di quello Stato. 2. A tal fine trasmette copia del provvedimento di intercettazione e comunica: a) l'autorita' giudiziaria che ha disposto l'intercettazione; b) il titolo di reato per il quale si procede; c) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo controllato; d) la durata prevista dell'intercettazione. 3. Agli adempimenti di cui al comma 2 il pubblico ministero provvede immediatamente quando acquisisce notizia, durante lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, che il dispositivo controllato si trova nel territorio di altro Stato Parte. 4. Il pubblico ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorita' competente dello Stato Parte da' comunicazione che non possono essere proseguite. 5. L'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, nei casi di cui al comma 4, e' regolata secondo quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione.
Note all'art. 23: - Per i riferimenti normativi della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, si veda nelle note alle premesse.