Art. 4 Classi di concorso 1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarita' dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' di consentire cosi' un piu' adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilita', nonche' ai fini della valorizzazione culturale della professione docente, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello. 2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1, sono previsti i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonche' del Consiglio superiore della pubblica istruzione. 3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche attivita' formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarita' o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilita' professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.
Note all'art. 4: - Per il riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107, si veda nelle note alle premesse.