Art. 4 
 
                         Classi di concorso 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  coerenza  tra  gli   insegnamenti
impartiti, le classi disciplinari di titolarita'  dei  docenti  e  le
classi dei corsi di laurea, dei corsi  di  laurea  magistrale  e  dei
corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonche' di consentire cosi'  un  piu'  adeguato
utilizzo  professionale  del  personale  docente  in  relazione  alle
innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015,
n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base  a
principi di semplificazione e flessibilita', nonche'  ai  fini  della
valorizzazione culturale della  professione  docente,  le  classi  di
concorso dei docenti e degli insegnanti  tecnico  pratici  di  scuola
secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di  laurea
magistrale e di diploma di I e di II livello. 
  2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1,  sono  previsti  i
pareri,  da  rendere  nel  termine  di  45  giorni,   del   Consiglio
universitario  nazionale  e  del  Consiglio  nazionale   per   l'alta
formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi  di
concorso di relativa  competenza,  nonche'  del  Consiglio  superiore
della pubblica istruzione. 
  3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3,
e in coordinamento con il Piano nazionale di  formazione  di  cui  al
comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche  attivita'
formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano  di
integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti
anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe
disciplinare di titolarita'  o  la  tipologia  di  posto  incluso  il
passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base
delle norme e nei limiti previsti per la mobilita' professionale  dal
relativo contratto collettivo nazionale integrativo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107,
          si veda nelle note alle premesse.