Art. 5 
 
                        Requisiti di accesso 
 
  1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera  a),  il  possesso
congiunto di: 
    a) laurea magistrale o  a  ciclo  unico,  oppure  diploma  di  II
livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,  oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di  concorso
vigenti alla data di indizione del concorso; 
    b) 24 crediti formativi universitari  o  accademici,  di  seguito
denominati CFU/CFA, acquisiti  in  forma  curricolare,  aggiuntiva  o
extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e  nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il  possesso
di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti  quattro
ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia  speciale  e   didattica
dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie  e  tecnologie
didattiche. 
  2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di: 
    a)  laurea,  oppure  diploma  dell'alta   formazione   artistica,
musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo  equipollente  o
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla  data  di
indizione del concorso; 
    b) 24  CFU/CFA  acquisiti  in  forma  curricolare,  aggiuntiva  o
extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e  nelle
metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il  possesso
di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti  quattro
ambiti  disciplinari:  pedagogia,  pedagogia  speciale  e   didattica
dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie  e  tecnologie
didattiche. 
  3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti
di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di  concorso
su cui il candidato presenta domanda di partecipazione. 
  4. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2,  sono,  altresi',
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei  quali
sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai  commi  1,  lettera  b),  e  2,
lettera b), gli obiettivi formativi, le modalita'  organizzative  del
conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli  eventuali
costi a carico degli interessati, nonche' gli  effetti  sulla  durata
normale  del  corso  per  gli  studenti  che  eventualmente   debbano
conseguire detti crediti in forma aggiuntiva  rispetto  al  piano  di
studi curricolare.