Art. 6 Prove di esame 1. Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno e' prevista una prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale. 2. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova e' condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 3. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova e' condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, con particolare riferimento a quelle che eventualmente il candidato non abbia scelto nell'ambito della prova di cui al comma 2, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo, nonche' il possesso di abilita' informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano. 5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno e' scritta, e' sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva e' condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.