Art. 12 
 
                  Scuole secondarie di primo grado 
                  con percorsi a indirizzo musicale 
 
  1. Ogni istituzione  scolastica  secondaria  di  primo  grado  puo'
attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi  a  indirizzo
musicale, prioritariamente per gruppi di studentesse e  studenti,  in
coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. 
  2. Al fine di garantire la progressiva attuazione del comma 1 e  il
riequilibrio territoriale, sono utilizzate le risorse del contingente
dei posti attualmente gia' destinati ai corsi a indirizzo musicale  e
l'organico del potenziamento. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, adottato entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono definiti: 
    a) le indicazioni nazionali per  l'inserimento  dell'insegnamento
dello strumento musicale, in coerenza  con  le  indicazioni  relative
all'insegnamento della disciplina della musica,  tenuto  anche  conto
delle competenze richieste per l'accesso ai licei musicali; 
    b) gli orari; 
    c) i  criteri  per  il  monitoraggio  dei  percorsi  a  indirizzo
musicale.