Art. 9 
 
            Promozione della pratica artistica e musicale 
         nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
 
  1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria  e'  promosso
lo svolgimento di attivita' dedicate allo  sviluppo  dei  temi  della
creativita' e, in particolare, alla  pratica  artistica  e  musicale,
volte anche a favorire le  potenzialita'  espressive  e  comunicative
delle bambine e dei  bambini,  delle  alunne  e  degli  alunni.  Sono
altresi'  promosse  le  attivita'  dirette  alla  conoscenza  e  alla
fruizione del patrimonio culturale in collaborazione con  i  soggetti
di cui all'articolo 4 del presente decreto, in primo luogo attraverso
esperienze concrete di visita e  conoscenza  diretta  del  patrimonio
culturale nazionale. 
  2. Per la  promozione  delle  pratiche  artistiche  e  musicali  e'
previsto, in coerenza con quanto disposto all'articolo 1, commi 20  e
85, della legge n. 107 del 2015, l'impiego di docenti, anche di altro
grado scolastico, facenti parte dell'organico  dell'autonomia  e  del
contingente di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto, ai
quali e' assicurata una specifica formazione  nell'ambito  del  Piano
nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge  n.  107  del
2015 e  che  conservano  il  trattamento  stipendiale  del  grado  di
istruzione di appartenenza. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dei commi 20 e 85 della legge n. 107 del
          2015, si veda nelle note all'art. 8.