Art. 14 
 
                  Ammissione dei candidati esterni 
 
  1. Sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  in  qualita'  di
candidati esterni, alle condizioni previste  dal  presente  articolo,
coloro che: 
    a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in
cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto  all'obbligo  di
istruzione; 
    b) siano in possesso del diploma di scuola  secondaria  di  primo
grado da un numero di anni almeno pari  a  quello  della  durata  del
corso prescelto, indipendentemente dall'eta'; 
    c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un  corso
di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata  almeno
quadriennale del  previgente  ordinamento  o  siano  in  possesso  di
diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
    d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di  corso  prima
del 15 marzo. 
  2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7  della  legge  10
dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei  candidati  esterni  che  non
siano in possesso di promozione all'ultima classe e'  subordinata  al
superamento di un esame  preliminare  inteso  ad  accertare  la  loro
preparazione sulle materie previste dal piano di  studi  dell'anno  o
degli anni per i quali non  siano  in  possesso  della  promozione  o
dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle previste dal
piano  di  studi  dell'ultimo  anno.  Sostengono   altresi'   l'esame
preliminare, sulle materie previste dal piano  di  studi  dell'ultimo
anno, i candidati in possesso di idoneita' o di promozione all'ultimo
anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non  hanno
comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.  Il
superamento  dell'esame  preliminare,  anche  in  caso   di   mancato
superamento dell'esame  di  Stato,  vale  come  idoneita'  all'ultima
classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti al  consiglio  della
classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione
alla quale il candidato e' stato assegnato; il candidato  e'  ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei  decimi  in
ciascuna delle prove cui e' sottoposto. 
  3. I candidati esterni debbono  presentare  domanda  di  ammissione
agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente
competente, il quale provvede  ad  assegnare  i  candidati  medesimi,
distribuendoli  in  modo  uniforme  sul  territorio,  agli   istituti
scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del
candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo
di studio indicato nella domanda, nella  provincia  e,  nel  caso  di
assenza anche  in  questa  del  medesimo  indirizzo,  nella  regione.
Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo  regionale
devono essere autorizzate, previa  valutazione  dei  motivi  addotti,
dall'Ufficio  scolastico  regionale  di  provenienza,  al  quale   va
presentata la relativa richiesta. I candidati esterni sono  ripartiti
tra le diverse commissioni degli istituti statali  e  paritari  e  il
loro numero non puo' superare il cinquanta per  cento  dei  candidati
interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque  candidati
di  cui  all'articolo  16,  comma  4.  Gli  esami  preliminari,   ove
prescritti,  sono  sostenuti  dai   candidati   esterni   presso   le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata
osservanza   delle   disposizioni   del   presente   comma   preclude
l'ammissione all'esame  di  Stato,  fatte  salve  le  responsabilita'
penali, civili e amministrative a carico dei soggetti  preposti  alle
istituzioni scolastiche interessate. L'ammissione all'esame di  Stato
e' altresi'  subordinata  alla  partecipazione  presso  l'istituzione
scolastica in cui lo sosterranno alla  prova  a  carattere  nazionale
predisposta  dall'INVALSI  nonche'  allo  svolgimento  di   attivita'
assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo  criteri  definiti
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca. 
  4. I candidati non appartenenti a Paesi  dell'Unione  europea,  che
non  abbiano  frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  di   istruzione
secondaria superiore  in  Italia  o  presso  istituzioni  scolastiche
italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato  in  qualita'
di candidati esterni, con le medesime modalita' previste  per  questi
ultimi. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge  10
          dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma
          degli esami di Stato conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
          istruzione secondaria superiore», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289: 
              «Art. 7 (Esami di idoneita' nelle scuole  pareggiate  o
          legalmente riconosciute). - 1. In  attesa  dell'entrata  in
          vigore delle disposizioni di attuazionedell'art. 33, quarto
          comma, della  Costituzione,  lo  svolgimento  nelle  scuole
          pareggiate  o  legalmente  riconosciute  degli   esami   di
          idoneita' alle varie classi dei corsi di studio e' soggetto
          alla  seguente  disciplina:  il  candidato   esterno   puo'
          presentarsi agli esami di  idoneita'  solo  per  la  classe
          immediatamente superiore a quella  successiva  alla  classe
          cui da' accesso il titolo di licenza o  promozione  da  lui
          posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.».