Art. 15
Attribuzione del credito scolastico
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce
il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e
nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici
per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il
quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono
attivita' e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli
studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di
religione cattolica e per le attivita' alternative alla religione
cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi
insegnamenti.
2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto e'
stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle
studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il
credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per
merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per l'anno
non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La
tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni
ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno
sostenuto esami di idoneita'. Per i candidati che svolgono l'esame di
Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella
reca la conversione del credito scolastico conseguito,
rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di
corso.
3. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal
consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione
del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.