Art. 18 
 
                          Esiti dell'esame 
 
  1. A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e'  assegnato  a  ciascun
candidato un punteggio finale complessivo in  centesimi,  che  e'  il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione  d'esame
alle prove e  al  colloquio  di  cui  all'articolo  17  e  dei  punti
acquisiti per il credito  scolastico  da  ciascun  candidato  per  un
massimo di quaranta punti. 
  2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per  la
valutazione  di  ciascuna  delle  prove  di  cui  ai  commi  3  e   4
dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per  la  valutazione
del colloquio. Con il decreto del Ministro di  cui  all'articolo  17,
comma 7, e' definita la ripartizione del punteggio  delle  tre  prove
scritte,  ove  previste  per  specifici  indirizzi  di  studio.   Per
specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla  base  di
accordi internazionali, che prevedono  un  diverso  numero  di  prove
d'esame,  i   relativi   decreti   ministeriali   di   autorizzazione
definiscono la ripartizione del punteggio delle prove. 
  3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4  dell'articolo  17  e'
pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede  della
commissione d'esame almeno due giorni prima della  data  fissata  per
l'inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e  10  del
medesimo articolo. 
  4. Il punteggio minimo  complessivo  per  superare  l'esame  e'  di
sessanta centesimi. 
  5. La commissione d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio
fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto  un
credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato  complessivo
nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti. 
  6. La commissione all'unanimita' puo' motivatamente  attribuire  la
lode a coloro che conseguono il  punteggio  massimo  di  cento  punti
senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a  condizione
che: 
    a) abbiano conseguito il  credito  scolastico  massimo  con  voto
unanime del consiglio di classe; 
    b) abbiano conseguito il  punteggio  massimo  previsto  per  ogni
prova d'esame. 
  7.  L'esito  dell'esame  con  l'indicazione  del  punteggio  finale
conseguito,  inclusa  la  menzione   della   lode,   e'   pubblicato,
contemporaneamente per  tutti  i  candidati  della  classe,  all'albo
dell'istituto sede della commissione, con la  sola  indicazione  «non
diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.