Art. 20 
 
          Esame di Stato per le studentesse e gli studenti 
        con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento 
 
  1. Le studentesse e gli studenti con  disabilita'  sono  ammessi  a
sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il  consiglio  di
classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame  e  se  le  stesse
hanno   valore   equipollente   all'interno   del   piano   educativo
individualizzato. 
  2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione  fornita
dal  consiglio  di  classe,  relativa  alle  attivita'  svolte,  alle
valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la
comunicazione, predispone una o piu' prove  differenziate,  in  linea
con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base  del  piano
educativo individualizzato e con le modalita' di valutazione in  esso
previste. Tali prove, ove  di  valore  equipollente,  determinano  il
rilascio del  titolo  di  studio  conclusivo  del  secondo  ciclo  di
istruzione.  Nel  diploma  finale  non  viene  fatta  menzione  dello
svolgimento di prove differenziate. 
  3. Per la predisposizione, lo svolgimento  e  la  correzione  delle
prove d'esame, la commissione puo' avvalersi del supporto dei docenti
e degli esperti che  hanno  seguito  la  studentessa  o  lo  studente
durante l'anno scolastico. 
  4. La commissione  potra'  assegnare  un  tempo  differenziato  per
l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita'. 
  5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita',  per  i  quali
sono state predisposte dalla commissione  prove  non  equipollenti  a
quelle ordinarie sulla base del piano  educativo  individualizzato  o
che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu' prove,
viene rilasciato  un  attestato  di  credito  formativo  recante  gli
elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata  del  corso
di studi seguito, alle discipline comprese nel piano  di  studi,  con
l'indicazione della durata oraria complessiva  destinata  a  ciascuna
delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. 
  6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita' il riferimento
all'effettuazione delle prove differenziate e'  indicato  solo  nella
attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 
  7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con
disabilita' il curriculum della studentessa e dello studente  di  cui
al successivo articolo 21, comma 2. 
  8. Le studentesse e gli studenti con disabilita'  partecipano  alle
prove standardizzate di cui all'articolo 19. Il consiglio  di  classe
puo' prevedere adeguate misure compensative  o  dispensative  per  lo
svolgimento delle prove e, ove non fossero  sufficienti,  predisporre
specifici adattamenti della prova. 
  9.  Le  studentesse  e  gli  studenti  con  disturbo  specifico  di
apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010,
n. 170, sono ammessi a sostenere  l'esame  di  Stato  conclusivo  del
secondo ciclo di istruzione secondo quanto  disposto  dal  precedente
articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato. 
  10. La commissione d'esame, considerati gli  elementi  forniti  dal
consiglio di classe, tiene in  debita  considerazione  le  specifiche
situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le
modalita'  didattiche  e  le   forme   di   valutazione   individuate
nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 
  11. Nello svolgimento delle prove  scritte,  i  candidati  con  DSA
possono  utilizzare  tempi  piu'  lunghi  di  quelli   ordinari   per
l'effettuazione delle  prove  scritte  ed  utilizzare  gli  strumenti
compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che  siano
gia' stati impiegati per le verifiche  in  corso  d'anno  o  comunque
siano ritenuti funzionali  alla  svolgimento  dell'esame,  senza  che
venga pregiudicata la validita'  delle  prove  scritte.  Nel  diploma
finale  non  viene  fatta  menzione  dell'impiego   degli   strumenti
compensativi. 
  12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito  un
percorso didattico  ordinario,  con  la  sola  dispensa  dalle  prove
scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione,  nel  caso  in
cui la  lingua  straniera  sia  oggetto  di  seconda  prova  scritta,
sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della  prova
scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione  della  dispensa
dalla prova scritta di lingua straniera. 
  13. In casi di particolari gravita' del disturbo di  apprendimento,
anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti  dal
certificato diagnostico, la studentessa o lo studente,  su  richiesta
della famiglia e conseguente approvazione del  consiglio  di  classe,
sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono  un
percorso  didattico  differenziato.  In  sede  di  esame   di   Stato
sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle  ordinarie,
coerenti  con  il  percorso  svolto,  finalizzate  solo  al  rilascio
dell'attestato di credito formativo di cui  al  comma  5.  Per  detti
candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate
e' indicato solo nella  attestazione  e  non  nelle  tabelle  affisse
all'albo dell'istituto. 
  14. Le studentesse e gli studenti con DSA  partecipano  alle  prove
standardizzate di cui  all'articolo  19.  Per  lo  svolgimento  delle
suddette  prove  il  consiglio  di  classe  puo'  disporre   adeguati
strumenti   compensativi   coerenti   con    il    piano    didattico
personalizzato. Le studentesse e  gli  studenti  con  DSA  dispensati
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento
della lingua straniera non sostengono la prova  nazionale  di  lingua
inglese.