Art. 21 
 
   Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente 
 
  1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento  dell'esame
di  Stato,  anche  in  relazione  alle  esigenze  connesse   con   la
circolazione dei titoli di studio  nell'ambito  dell'Unione  europea,
attesta l'indirizzo e la  durata  del  corso  di  studi,  nonche'  il
punteggio ottenuto. 
  2. Al diploma e' allegato il curriculum della studentessa  e  dello
studente, in cui sono riportate le discipline  ricomprese  nel  piano
degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo  destinato  a
ciascuna di esse. In una specifica sezione sono  indicati,  in  forma
descrittiva,  i  livelli  di  apprendimento  conseguiti  nelle  prove
scritte a carattere nazionale di cui all'articolo  19,  distintamente
per  ciascuna  delle  discipline  oggetto   di   rilevazione   e   la
certificazione sulle abilita' di  comprensione  e  uso  della  lingua
inglese. Sono altresi' indicate le competenze,  le  conoscenze  e  le
abilita' anche professionali  acquisite  e  le  attivita'  culturali,
artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte
in  ambito  extra  scolastico  nonche'  le  attivita'  di  alternanza
scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai  sensi
di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge  13  luglio
2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo
del lavoro. 
  3.   Con   proprio    decreto    il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca adotta i modelli  di  cui  ai  commi
precedenti.