Art. 20 
 
                       Destinazione all'estero 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale  comunica  annualmente  al  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca i posti nell'ambito del  contingente
di cui all'articolo 18, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno
scolastico  successivo   a   quello   in   corso.   Sono   consentiti
aggiornamenti   nel   corso   dell'anno   scolastico   per   esigenze
sopravvenute.  I  posti  disponibili   sono   pubblicati   nel   sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'universita' e  della
ricerca e del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
  2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari
esteri   e   della   cooperazione   internazionale,   il    Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca destina sui posti di
cui al comma 1 gli aspiranti che  si  collocano  in  posizione  utile
nelle graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4.