Art. 23 
 
Insegnamenti  obbligatori  che  comportano  un   orario   settimanale
  inferiore  a  quello  di  cattedra  e   sostituzione   di   docenti
  temporaneamente assenti 
 
  1. Nelle scuole statali all'estero gli insegnamenti obbligatori che
non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra
i docenti gia' in servizio con abilitazione specifica od affine o con
titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche in
considerazione  del  percorso  formativo   e   dell'acquisizione   di
competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. 
  2.  I  docenti  temporaneamente  assenti   nelle   scuole   statali
all'estero sono  prioritariamente  sostituiti  mediante  ripartizione
delle relative ore di insegnamento fra i docenti gia' in servizio nel
medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla
sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative  di
cui all'articolo 10.