Art. 24 
 
             Assegnazioni temporanee e invio in missione 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale,  di  concerto  con   il   Ministero   dell'istruzione
dell'universita' e della  ricerca,  puo'  inviare,  per  esigenze  di
servizio, personale docente e dirigenti scolastici,  in  assegnazione
temporanea presso  scuole  statali  all'estero  ed  altre  iniziative
disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata  di  un
anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il
personale di cui al presente comma e' individuato  sulla  base  delle
graduatorie di cui all'articolo 19 comma 4. Il personale e' collocato
fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione,  la  sede
occupata nel territorio nazionale. 
  2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del  primo  e
del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, invia in missione o
in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione  delle
relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in  materia  nel
territorio nazionale.