Art. 26 
 
                          Rientro in Italia 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale puo' far cessare  in  qualsiasi  momento  il  servizio
all'estero  per  ragioni  di  servizio  o  per  incompatibilita'   di
permanenza nella sede. Se  le  ragioni  di  servizio  attengono  alle
esigenze del sistema scolastico nazionale o agli esiti negativi della
valutazione di cui all'articolo 16 comma  1,  lettere  c)  e  d),  la
cessazione e' disposta dal Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca, sentito il Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  2.  L'irrogazione  di  una  sanzione  disciplinare  superiore  alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per  dieci
giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero. 
  3. Al rientro  in  Italia,  il  personale  docente  e'  riassegnato
all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione  scolastica  di
ultima titolarita'. 
  4. Al rientro in Italia il personale amministrativo e'  riassegnato
alla scuola di ultima titolarita' o, in subordine,  ad  altra  scuola
della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di  mobilita'
della categoria. 
  5. Al rientro  in  Italia  il  personale  dirigente  scolastico  e'
riassegnato alla scuola di ultima titolarita'  o,  in  subordine,  ad
altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto  al
relativo ufficio scolastico regionale.