Art. 14 Disposizioni transitorie 1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 13 del presente decreto, ciascuna struttura ministeriale operera' avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina. 2. In esito alla pubblicazione del presente decreto, il Ministero provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'articolo 2.