Art. 14 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Fino  all'adozione  dei  decreti  ministeriali  di  natura  non
regolamentare di cui all'articolo 13 del presente  decreto,  ciascuna
struttura ministeriale operera' avvalendosi dei  preesistenti  uffici
dirigenziali  con  le  competenze  alle  medesime  attribuite   dalla
previgente disciplina. 
  2. In esito alla pubblicazione del presente decreto,  il  Ministero
provvede  al  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali   per   le
strutture riorganizzate seguendo  le  modalita',  le  procedure  e  i
criteri previsti dall'articolo 19 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo  dell'articolo  19  del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si vedano le note all'articolo
          2.