Art. 16 Disposizioni finanziarie e finali 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' e efficienza. 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 recante disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016 recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INAPP, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 marzo 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2017 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 583
Note all'art. 16: - Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, si vedano le note all'articolo 13.