Art. 11 Erogazione del contributo 1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai contributi all'editoria di cui al capo II. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale. 2. Il contributo all'editoria e' erogato in due rate annuali. La prima rata, da versare entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, consiste nell'anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno precedente e, comunque, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La prima rata non e' corrisposta se inferiore a 2.500 euro. La seconda rata e' versata, a saldo, entro il termine di conclusione del procedimento indicato all'articolo 12. 3. La rata di anticipo e' erogata previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10. Il pagamento della rata e' subordinato alla verifica della regolarita' contributiva previdenziale nonche' a quella di non inadempimento ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La regolarita' previdenziale si intende soddisfatta anche nel caso di ricorso giurisdizionale pendente in materia di contributi previdenziali ovvero nel caso in cui le imprese editrici hanno ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed hanno regolarmente versato le rate scadute. 4. Qualora l'impresa editrice non produca la documentazione richiesta ovvero in caso di documentazione incompleta, la stessa non puo' beneficiare della rata di anticipo e il contributo e' liquidato in un'unica soluzione entro il termine di conclusione del procedimento ove l'istruttoria abbia dato esito positivo. 5. Le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dall'annualita' successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo. 6. La rata a saldo e' versata subordinatamente all'esito positivo dell'istruttoria, all'accertamento, all'atto del pagamento, della regolarita' dell'impresa nel versamento dei contributi previdenziali e alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 7. Se l'impresa che ha beneficiato dell'anticipo non risulta in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione al contributo, l'impresa e' tenuta alla restituzione di quanto versato a titolo di anticipo. L'amministrazione puo' anche procedere al recupero di tali somme mediante compensazione con eventuali crediti vantati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione medesima.
Note all'art. 11: - Per il riferimento al comma 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 198 del 2016, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268: «Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell' articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto. 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.».