Art. 11 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 26  ottobre  2016,  n.  198,  e'
stabilita  la  quota  destinata  agli  aventi  titolo  ai  contributi
all'editoria di cui al  capo  II.  In  caso  di  insufficienza  delle
risorse stanziate, agli aventi  titolo  spettano  contributi  diretti
mediante riparto proporzionale. 
  2. Il contributo all'editoria e' erogato in due  rate  annuali.  La
prima  rata,  da  versare  entro  il  30   maggio   successivo   alla
presentazione della domanda, consiste nell'anticipo di una somma pari
al 50 per  cento  del  contributo  erogato  nell'anno  precedente  e,
comunque, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del comma 1. La
prima rata non e' corrisposta se inferiore a 2.500 euro.  La  seconda
rata e' versata,  a  saldo,  entro  il  termine  di  conclusione  del
procedimento indicato all'articolo 12. 
  3. La rata di anticipo e' erogata previo accertamento del  possesso
dei requisiti  sulla  base  dei  documenti  istruttori  indicati  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
10. Il pagamento  della  rata  e'  subordinato  alla  verifica  della
regolarita'  contributiva  previdenziale  nonche'  a  quella  di  non
inadempimento  ai  sensi  dell'articolo  48-bis   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La regolarita'
previdenziale si  intende  soddisfatta  anche  nel  caso  di  ricorso
giurisdizionale  pendente  in  materia  di  contributi  previdenziali
ovvero nel caso  in  cui  le  imprese  editrici  hanno  ottenuto  una
rateizzazione del pagamento  dei  contributi  ed  hanno  regolarmente
versato le rate scadute. 
  4.  Qualora  l'impresa  editrice  non  produca  la   documentazione
richiesta ovvero in caso di documentazione incompleta, la stessa  non
puo' beneficiare della rata di anticipo e il contributo e'  liquidato
in  un'unica  soluzione  entro  il   termine   di   conclusione   del
procedimento ove l'istruttoria abbia dato esito positivo. 
  5. Le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di
contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a
decorrere dall'annualita' successiva a quella in cui percepiscono  il
primo contributo. 
  6. La rata a saldo e' versata subordinatamente  all'esito  positivo
dell'istruttoria, all'accertamento,  all'atto  del  pagamento,  della
regolarita' dell'impresa nel versamento dei contributi  previdenziali
e alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  7. Se l'impresa che ha beneficiato  dell'anticipo  non  risulta  in
possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti   per   l'ammissione   al
contributo, l'impresa e' tenuta alla restituzione di quanto versato a
titolo  di  anticipo.  L'amministrazione  puo'  anche  procedere   al
recupero di tali somme mediante compensazione con  eventuali  crediti
vantati dall'impresa nei confronti dell'amministrazione medesima. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il riferimento al comma 6 dell'articolo  1  della
          citata legge n. 198 del 2016, si veda nelle  note  all'art.
          1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 48-bis del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          pubblicato  nel   Supplemento   Ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268: 
              «Art.  48-bis   (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma  2,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
          societa' a prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di
          effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un  importo
          superiore  a  diecimila  euro,  verificano,  anche  in  via
          telematica, se il beneficiario e' inadempiente  all'obbligo
          di versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'
          cartelle di pagamento per  un  ammontare  complessivo  pari
          almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
          al pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della
          riscossione   competente   per    territorio,    ai    fini
          dell'esercizio dell'attivita' di  riscossione  delle  somme
          iscritte a ruolo. La presente disposizione non  si  applica
          alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto  il
          sequestro o la confisca ai sensi dell'  articolo  12-sexies
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero
          della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  ovvero  che  abbiano
          ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi  dell'articolo
          19 del presente decreto. 
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.».