Art. 12 
 
 
               Termine di conclusione del procedimento 
 
  1. Il termine di conclusione del procedimento scade il 28  febbraio
dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. A  tale
data  il  provvedimento  e'  comunque  adottato  sulla   base   delle
risultanze  istruttorie   acquisite,   fermo   restando   il   potere
dell'amministrazione  di  procedere  al  recupero  delle  somme   che
risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli  successivi
disposti annualmente ai sensi dell'articolo 6, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25  novembre  2010,  n.  223
          (Semplificazione e riordino dell'erogazione dei  contributi
          all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n.  133),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 dicembre 2010, n. 299: 
              «Art. 6 (Attivita' di controllo).  -  1.  In  relazione
          alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 3 della
          legge  7  agosto  1990,  n.  250,   il   Dipartimento   per
          l'informazione e l'editoria assicura lo  svolgimento  degli
          opportuni  accertamenti   ed   approfondimenti,   anche   a
          campione,  sulla  documentazione  presentata  dai  soggetti
          richiedenti, anche  ai  fini  dell'applicazione  di  quanto
          previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2. Annualmente il  Dipartimento  per  l'informazione  e
          l'editoria trasmette alla Guardia di finanza  l'elenco  dei
          soggetti  ammessi  al  contributo  ed  i  relativi  importi
          erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti  e
          controlli, anche a campione.».