Art. 12 Termine di conclusione del procedimento 1. Il termine di conclusione del procedimento scade il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. A tale data il provvedimento e' comunque adottato sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al recupero delle somme che risultino indebitamente percepite all'esito dei controlli successivi disposti annualmente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 (Semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2010, n. 299: «Art. 6 (Attivita' di controllo). - 1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti richiedenti, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.».