Art. 13 
 
 
                        Verifiche a campione 
 
  1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria   effettua
accertamenti e verifiche a campione sulla  documentazione  presentata
dai soggetti richiedenti, anche ai fini dell'applicazione  di  quanto
previsto dagli articoli 75 e 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  75  e  76  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative
          e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
          (Testo  A)»,  pubblicato  nel  Supplemento  Ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42: 
              «Art. 75 (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo  restando
          quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo  di
          cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto
          della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai  benefici
          eventualmente conseguenti al  provvedimento  emanato  sulla
          base della dichiarazione non veritiera.». 
              «Art.  76  (Norme  penali).  -  1.  Chiunque   rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.».