Art. 16 
 
                  Armonizzazione e semplificazione 
 
  1. Anche al fine di semplificare e armonizzare le procedure  e  gli
oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura  nazionali  con
quelli a carico dei fabbricanti di strumenti di  misura  disciplinati
dalla normativa dell'Unione europea, qualora  vengono  introdotte  al
software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali
metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico,
detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso  la  competente
divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo  eseguibile
del programma e la dichiarazione di cui al punto 1.2,  lettere  a)  e
b),  della  circolare  17  settembre  1997,  n.  62,  del   Ministero
dell'industria del commercio e dell'artigianato. 
  2. Gli strumenti di  misura  muniti  di  approvazione  nazionale  o
europea possono essere sottoposti alla verificazione periodica, anche
se oggetto di una riparazione che ha comportato la sostituzione di un
organo principale,  purche'  detta  riparazione  non  determini  allo
strumento modifiche tali da pregiudicare la sua conformita'. 
  3. Per gli strumenti di  misura  rientranti  fra  le  categorie  di
strumenti disciplinati dagli allegati da MI-001 a MI-010 del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, gia' in servizio  al  31  ottobre
2016 con  approvazione  secondo  la  normativa  nazionale  o  europea
previgente rispetto alla direttiva 2004/22/CE, nel  caso  in  cui  la
targa con le iscrizioni regolamentari risulta mancante, illeggibile o
priva dei cosiddetti  «bolli  di  verificazione  prima»,  l'organismo
ripristina le iscrizioni su un'etichetta adesiva, realizzata in  modo
tale che la rimozione ne  comporti  la  distruzione,  la  applica  in
prossimita' delle iscrizioni regolamentari originarie  e  la  vincola
con propri i sigilli. Il titolare dello strumento, entro dieci giorni
dall'avvenuto ripristino delle iscrizioni regolamentari, richiede  la
verificazione  periodica,  ove  non   sia   stata   gia'   effettuata
contestualmente al predetto ripristino, e dopo  tale  richiesta  puo'
utilizzare lo strumento fino all'esecuzione della verificazione. 
  4.  Le  apparecchiature   ausiliarie   self-service,   oggetto   di
approvazione nazionale in quanto tali o in quanto parte di un sistema
di  misura,  sono  esonerate  dalla  verificazione  prima   e   dalla
successiva legalizzazione e sono messe in servizio nel rispetto delle
procedure di  cui  all'allegato  III.  La  targa  con  le  iscrizioni
prevista nell'approvazione nazionale non e' vincolata con i bolli  di
verificazione prima ed e' realizzata in modo tale  che  la  rimozione
comporti la sua  distruzione  o  comunque  l'impossibilita'  del  suo
ulteriore utilizzo. 
  5. Le disposizioni del presente regolamento in materia di targhe  e
iscrizioni  da   riportare   sui   distributori   di   carburante   e
apparecchiature   ausiliarie   associate   sostituiscono   tutte   le
prescrizioni  in  materia  previste  dai  singoli  provvedimenti   di
approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale. 
  6. Le apparecchiature ausiliarie self-service in servizio  conformi
alla  normativa  nazionale  o  europea   non   sono   soggette   alla
verificazione periodica e su di  esse  non  si  applica  il  relativo
contrassegno, fermi restando gli altri eventuali  controlli  relativi
al loro corretto funzionamento. 
  7.  Le  apparecchiature  ausiliarie  self-service   conformi   alla
normativa  nazionale  e  europea,   nel   rispetto   della   verifica
dell'associazione, possono essere associati ai distributori  stradali
di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli.