Art. 13 Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale, istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di seguito: a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco qualificato AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB; b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB, distinto nelle qualifiche di capo squadra AIB, capo squadra esperto AIB, capo reparto AIB e capo reparto esperto AIB; c) ruolo degli ispettori e dei sostituiti direttori antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di vice ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB, sostituto direttore antincendi AIB e sostituto direttore antincendi capo AIB; d) ruolo dei direttivi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore AIB, direttore AIB e direttore-vicedirigente AIB; e) ruolo dei dirigenti AIB, distinto nelle qualifiche di primo dirigente AIB e dirigente superiore AIB. 2. Il personale gia' inquadrato nei ruoli a esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo n. 177 del 2016, ai fini dell'inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo, mantiene la stessa anzianita' di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico. 3. In relazione alle cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 4. Al fine di assicurare la funzionalita' del servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli a esaurimento AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): «1. In relazione al transito di cui all'art. 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'art. 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali e' inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianita' di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto. 2. Al personale appartenente ai ruoli a esaurimento di cui al comma 1 si applicano, nell'ambito dei posti di cui alla tabella A, dell'art. 12, comma 1, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico. 3. Le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento di cui al comma 1, alimentano le facolta' assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, e' confermato in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale. 5. Per assicurare i livelli di funzionalita' della lotta attiva contro gli incendi boschivi e dello spegnimento con mezzi aerei degli stessi, limitatamente al solo personale aeronavigante, le risorse finanziarie trasferite con riferimento alla spesa di personale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge, non utilizzate ai fini del trattamento economico complessivo previsto dalla medesima, confluiscono nei fondi incentivanti del comparto di negoziazione "Vigili del fuoco e soccorso pubblico.".».