Art. 7 
 
    Valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo - CIS 
 
  1. Al fine di sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e  la
crescita economica del Paese ed accelerare l'attuazione di interventi
di notevole complessita', aventi  natura  di  grandi  progetti  o  di
investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente
connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di  fondi
strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti  in
piani  e  programmi  operativi  finanziati  a  valere  sulle  risorse
nazionali  e  europee,  anche  in  coerenza   con   quanto   previsto
dall'articolo 36 «Investimenti territoriali  integrati»,  regolamento
(UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  17
dicembre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
delegato per la coesione territoriale  e  il  Mezzogiorno,  anche  ai
sensi  di  quanto  previsto  dalla  lettera  g),   del   comma   703,
dell'articolo 1, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  della
lettera f-ter), del comma 2, dell'articolo 10, del  decreto-legge  31
agosto 2013 n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, individua gli interventi per i quali si procede
alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali  di  sviluppo
(CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate.